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Privacy e Videsorveglianza

L´adozione di sistemi di videosorveglianza è in crescita costante. Questi sistemi trattano dati personali come la voce e l´immagine che sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile.

Le dimensioni assunte dal fenomeno, soprattutto grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, hanno spinto il Garante ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone.

Nel novembre 2000 il Garante ha emanato delle linee guida contenenti gli indirizzi per garantire che l´installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, in particolare assicurando la proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.

La materia è stata poi ulteriormente regolata da due provvedimenti generali del Garante, emanati rispettivamente nel 2004 e nel 2010, che contengono prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e precise garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengano eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi.

Il provvedimento del 2010, in particolare, sostituisce il precedente e lo integra tenendo conto delle più recenti disposizioni normative in materia e delle possibilità offerte dalla nuove tecnologie. Una speciale attenzione è dedicata alle garanzie sul fronte dell´informazione ai soggetti che transitano in aree videosorvegliate (sempre obbligatori i cartelli informativi, salvo nel caso di telecamere installate a fini di sicurezza pubblica) e ai limiti per la conservazione dei dati raccolti tramite telecamere e videosorveglianza, che può superare le 24 ore solo in casi particolari (indagini di polizia e giudiziarie, sicurezza degli istituti di credito, ecc.).

Ulteriori requisiti a tutela dei diritti dei cittadini

La ratio di tale provvedimento è volta a contemperare le libertà dei cittadini, che devono poter frequentare luoghi pubblici senza subire eccessive limitazioni nella loro privacy, con le esigenze di sicurezza.

Innanzitutto, la videosorveglianza è consentita a condizione che siano rispettati alcuni principi:

  • La videosorveglianza deve essere lecita; è da considerarsi tale se è funzionale allo svolgimento delle funzioni istituzionali (per quanto concerne gli enti pubblici), se sono rispettati gli obblighi di legge sottesi (ad esempio, non deve essere in contrasto con quanto stabilito dall’art. 615 bis c.p. in tema di intercettazione di comunicazioni e conversazioni e, in ogni caso, deve essere predisposta nel rispetto dell’art. 11 del dlgs. 196/03), se gli interessi coinvolti sono correttamente bilanciati, oppure se vi è il consenso libero ed espresso da parte delle persone riprese dalle telecamere.
  • La videosorveglianza deve essere necessaria e proporzionata; non potrò utilizzare sistemi di videosorveglianza se il mio obbiettivo può essere raggiunto con modalità diverse. L’uso di telecamere è da considerarsi come misura ultima di controllo e cioè idonea soltanto quando altre misure meno invasive si siano rivelate insufficienti, ovvero inattuabili. In ogni caso, dovrò accertarmi che i dati personali raccolti con le riprese siano “pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati” (cfr. art. 11 dlgs. 196/03)
  • La videosorveglianza deve avere finalità chiare, prestabilite e legittime. Ad esempio, il Titolare del trattamento dei dati potrà predisporre sistemi di videosorveglianza solo per specifiche finalità di propria competenza (come il controllo della propria attività) che non potranno essere indicate in modo generico. A tal proposito, si rammenta che un sistema di videosorveglianza non può avere quale finalità unica la “sicurezza pubblica” trattandosi di finalità di esclusiva potestà dell’autorità giudiziaria ed amministrativa.