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L´adozione di sistemi di videosorveglianza è in crescita costante. Questi sistemi trattano dati personali come la voce e l´immagine che sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile.
Le dimensioni assunte dal fenomeno, soprattutto grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, hanno spinto il Garante ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone.
Nel novembre 2000 il Garante ha emanato delle linee guida contenenti gli indirizzi per garantire che l´installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, in particolare assicurando la proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
La materia è stata poi ulteriormente regolata da due provvedimenti generali del Garante, emanati rispettivamente nel 2004 e nel 2010, che contengono prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e precise garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengano eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi.
Il provvedimento del 2010, in particolare, sostituisce il precedente e lo integra tenendo conto delle più recenti disposizioni normative in materia e delle possibilità offerte dalla nuove tecnologie. Una speciale attenzione è dedicata alle garanzie sul fronte dell´informazione ai soggetti che transitano in aree videosorvegliate (sempre obbligatori i cartelli informativi, salvo nel caso di telecamere installate a fini di sicurezza pubblica) e ai limiti per la conservazione dei dati raccolti tramite telecamere e videosorveglianza, che può superare le 24 ore solo in casi particolari (indagini di polizia e giudiziarie, sicurezza degli istituti di credito, ecc.).
La ratio di tale provvedimento è volta a contemperare le libertà dei cittadini, che devono poter frequentare luoghi pubblici senza subire eccessive limitazioni nella loro privacy, con le esigenze di sicurezza.
Innanzitutto, la videosorveglianza è consentita a condizione che siano rispettati alcuni principi: